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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Argomenti:
- Sviluppo economico-> Turismo -> Disposizioni specifiche

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento
Art. 3 - Condizioni per l'esercizio delle attività
Art. 3 bis - Agevolazioni per le guide
Art. 4 - Deroghe
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Elenchi regionali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento
Art. 7 - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
Art. 8 - Sanzioni amministrative
Art. 9 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 10 - Pubblicità dei compensi professionali
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Art. 12 - Disposizioni finali
Art. 13 - Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3
Art. 14 - Abrogazione di norme
Art. 15 - Norma Finanziaria
Art. 16 - Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.
Art. 2

(sostituita rubrica, inseriti commi 4,5,6 e 7 da art. 3 L.R. 27 maggio 2008 n. 7, infine abrogato comma 7 da art. 29 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento
1. È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti" individuati dalla Regione ai sensi del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno concernente "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".
2. È accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche.
3. È guida ambientale-escursionistica chi, per attività professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con esclusione di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida ambientale-escursionistica può essere specializzata nell'indirizzo previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.(1)
4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:
a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l'elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;
d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:
a) denominazione della specializzazione;
b) ambito territoriale;
c) titoli necessari;
d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5.
7. abrogato.(2)
Art. 3

(sostituito da art. 4 L.R. 27 maggio 2008 n. 7 poi modificati commi 1, 3, sostituiti commi 4 e 5, abrogati commi 7 e 10 da art. 30 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4), infine abrogata lett. c) comma 1 da art. 31 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Condizioni per l'esercizio delle attività
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,...;(4)
c) abrogata.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.
3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.
4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione.
5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, può prevedere le modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.
6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.
7. abrogato.(3)
8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:
a) I'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;
b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;
c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.
9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
10. abrogato.(5)
11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
Art. 3 bis
Agevolazioni per le guide
1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.
Art. 4

(modificato comma 2, sostituito comma 3, aggiunto comma 4 bis da art. 31 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Deroghe
1. Non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 per i seguenti soggetti:
a) le guide degli Stati membri dell'Unione Europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno;
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza scopo di lucro previste dall'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;
c) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.
2. L'esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica è consentito, a seguito di preventiva comunicazione, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:
a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.
3. La comunicazione è presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'esercizio dell'attività di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell'evento può impedire lo svolgimento della prestazione.
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. del 13/12/1995 Sito esterno.
4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica è consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione.
Formazione professionale
1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 6

(prima sostituito da art. 7 L.R. 27 maggio 2008 n. 7), poi sostituito comma 2, modificati commi 3 e 4 da art. 32 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4. In seguito modificata rubrica, comma 1 e comma 3 e sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Elenchi regionali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento
1. La Regione istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.(9)
2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.(6)
3. La Regione rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute.(7)
Art. 7

(sostituito comma 1 da art. 8 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti all'articolo 4, comma 3.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38), poi sostituito da art. 9 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 500 Euro a 3.000 Euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa idoneità;
b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;
c) da 1.000 Euro a 6.000 Euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei all'esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c);
b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'autorizzazione può essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 33 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Pubblicità dei compensi professionali
1. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre...
Disposizioni transitorie
abrogato
Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
1.
Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna",
è sostituito dal seguente:
"Ordinamento della professione di guida alpina".
2.
All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole:
"delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna"
sono sostituite dalle seguenti:
"della professione di guida alpina".
3.
L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 è così sostituito:
"Art. 7
Pubblicità dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.".
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il Titolo II della L.R. n. 3 del 1994.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 16 giugno 1981, n. 17 concernente: "Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico".
Art. 15
Norma Finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 e 11 si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 Sito esterno.
Art. 16

(aggiunto comma 2 bis. da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14)

Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.
2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2005, n. 52 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 4 agosto 2003, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale nonché l'illegittimità costituzionale rispettivamente del primo e del secondo periodo del presente comma, come modificati dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

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