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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 11
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed ai componenti del Co.Re.Com è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

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