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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 12
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78 Sito esterno.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

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