LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 12
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 , convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78 .
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.