LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 16
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonchè gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.