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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 19
Proroga straordinaria del Co.Re.Com.
1. Il Co.Re.Com. il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il Co.Re.Com. in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il Co.Re.Com prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Co.Re.Com. che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994.
6. Si può dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del Co.Re.Com. anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il procedimento di rinnovo non può essere concluso se non dopo il termine della proroga straordinaria.

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