LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.