LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente le elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, il Co.Re.Rat. istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 è straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in proroga ordinaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di tale proroga ordinaria. Il Co.Re.Rat così confermato o riconfermato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni attribuitegli. La conferma o riconferma del Co.Re.Rat. cessano di avere effetto con la nomina del Co.Re.Com., e comunque dopo tre mesi dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.