LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.