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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 4
Incompatibilità
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

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