LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 7
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.