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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonchè le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

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