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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

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