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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato10/07/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

Le modifiche apportate dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 sono riportate nelle note del redattore

Art. 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) nn. 1 e 2 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 Sito esterno, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 249/97 Sito esterno;
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla Legge 103/75 Sito esterno.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.
5. Il Comitato è organo consultivo della Regione per le attività di cui alla L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.

Note del Redattore:

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 1 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 2 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente capoverso è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 3 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 4 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è abrogato.

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1" contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

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