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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato23/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

Le modifiche apportate dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 sono riportate nelle note del redattore

Art. 19

(sostituito comma 6 da art. 5 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)

Proroga straordinaria del CORECOM
1. Il CORECOM il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il CORECOM in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il CORECOM prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al CORECOM che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'articolo 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'articolo 19 della L.R. n. 24/1994.
6. Il rinnovo del Corecom non può avvenire se non dopo il termine della proroga straordinaria.

Note del Redattore:

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 1 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 2 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente capoverso è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 3 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 4 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è abrogato.

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1" contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

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