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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale05/04/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

Le modifiche apportate dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 sono riportate nelle note del redattore

Art. 4
Incompatibilità
1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:
a) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonché di giudice di pace;
b) avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c) membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di presidente o di componente del Corecom non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Note del Redattore:

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 1 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 2 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente capoverso è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 3 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 4 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è abrogato.

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1" contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

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