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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/07/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

Le modifiche apportate dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 sono riportate nelle note del redattore

Art. 5

(aggiunta lett. b bis) al comma 1 da art. 3 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)

Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
b bis) nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui all'articolo 3 commi 8 e 9, fatta salva la manifesta buona fede o colpa lieve.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Note del Redattore:

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 1 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 2 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente capoverso è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 3 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 4 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è abrogato.

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1" contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

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