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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/11/2016
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato09/05/2016
4. Testo Originale29/12/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

L.R. 21 dicembre 2007 n. 27

Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27)

Indennità di funzione e rimborsi
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per gli altri componenti, trenta per cento.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

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