LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.