LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(abrogato comma 2 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27)
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. abrogato