LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 4
(sostituito da art. 2 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)
Incompatibilità
1.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3, le cariche di presidente e di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a)
membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b)
componente del governo nazionale;
c)
presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d)
sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e)
presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f)
detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
g)
amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h)
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i)
dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2.
Sussiste in ogni caso incompatibilità con la funzione di:
a)
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale, nonché di giudice di pace;
b)
avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c)
membro delle Forze armate o di Polizia in servizio.
3.
La carica di presidente o di componente del Corecom non è cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di competenza regionale.
4.
Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.