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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001

Art. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno, secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

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