LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001
Art. 14
Potere sostitutivo
1. In caso di persistente inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999.