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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001

Art. 16
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
b) pagamento di una somma da lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) a lire 30.000.000 (pari a Euro 15.493,70) per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
c) pagamento di una somma da lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro) a lire 10.000.000 (pari a 5.164,57 Euro) per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno, le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 Sito esterno recante " Misure in materia fiscale " è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.
4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

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