LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Controlli
1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni per l'attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995
avvalendosi dell'ARPA.

3. Gli enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.