LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Classificazione acustica
Art. 3 -
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
Art. 4 -
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici
Art. 5 -
Piani comunali di risanamento acustico
Art. 6 -
Relazione sullo stato acustico del territorio
Art. 7 -
Interventi di risanamento acustico
Art. 8 -
Risanamento infrastrutture di trasporto
Art. 9 -
Piano di risanamento delle imprese
Art. 10 -
Disposizioni in materia di impatto acustico
Art. 11 -
Autorizzazioni per particolari attività
Art. 12 -
Tecnico competente
Art. 13 -
Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 14 -
Potere sostitutivo
Art. 15 -
Controlli
Art. 16 -
Sanzioni
Art. 17 -
Norma transitoria
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" , con la presente legge detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 .
Art. 2
Classificazione acustica
1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" .
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della Legge n. 447 del 1995 .
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" .
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province di Regioni diverse, si provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre Regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le Regioni.
Art. 3
(sostituito comma 2 da art. 44 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 , approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.
3. I Comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici
1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" . In assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.
Art. 5
Piani comunali di risanamento acustico
1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 .
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.
4. Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.
Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 . La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 5 è allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata.
Art. 7
Interventi di risanamento acustico
1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.
Art. 8
Risanamento infrastrutture di trasporto
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.
Art. 9
Piano di risanamento delle imprese
1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995 .
Art. 10
Disposizioni in materia di impatto acustico
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 .
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 .
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 , alle domande per il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.
6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.
7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995 , deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
8. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 11
Autorizzazioni per particolari attività
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 , sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.
Art. 12
Tecnico competente
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 1995 . L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995 , secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.
Art. 14
Potere sostitutivo
1. In caso di persistente inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto dei termini previsti all'art. 16 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 15
Controlli
1. Le Province, avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni per l'attuazione della presente legge.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA.
3. Gli enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16.
Art. 16
(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 , la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
b) pagamento di una somma da 1.549 Euro a 15.493 Euro per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
c) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 , le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.
4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.
Art. 17
Norma transitoria
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformità alla stessa.
4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.