LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con modifiche apportate da:
Art. 38
(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 16 L.R. 30 luglio 2019, n.13)
Fondo regionale
1. È istituito il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).
3. Il fondo è finanziato con le assegnazioni attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e con risorse regionali. I Comuni integrano con risorse proprie le disponibilità finanziarie loro assegnate.