LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.