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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001

Art. 9
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.

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