LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 112 del 9 agosto 2001
Titolo II
Tipologia degli interventi e destinatari
Art. 3
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.
Art. 4
Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000 , al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
Art. 5
Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 6
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.