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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

INDICE

Art. 1 - Competenze della Regione
Art. 2 - Funzioni regionali
Art. 3 - Istituzione del registro delle persone giuridiche
Art. 4 - Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
Art. 5 - Altre iscrizioni nel registro
Art. 6 - Competenze sui provvedimenti
Art. 7 - Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
Art. 8 - Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
Art. 9 - Estinzione delle persone giuridiche
Art. 10 - Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
Art. 11 - Abrogazione della L.R 23 novembre 1987, n. 35
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private ad essa delegate a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Sito esterno "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto" di seguito indicato come "regolamento statale" .
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione Sito esterno e le cui finalità statutarie si attuano nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
Funzioni regionali
1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:
a) il riconoscimento della personalità giuridica, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 3;
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'articolo 3;
c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro di cui all'articolo 3;
d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile;
e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del codice civile;
f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
g) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del codice civile;
h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del codice civile;
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5.
Art. 3
Istituzione del registro delle persone giuridiche
1. È istituito il registro delle persone giuridiche private in attuazione dell'articolo 7 del regolamento statale per i fini previsti dal medesimo.
2. Il registro assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 del regolamento statale.
3. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" , dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni nel registro nonché di ottenere estratti dei suddetti documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute nonché il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e della legge n. 675 del 1996 Sito esterno.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo prevedendo in particolare il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati.
6. La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno.
Art. 4
Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
1. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 2, comma 2 del regolamento statale, come specificato dalle disposizioni della Giunta regionale previste all'articolo 3, comma 5.
2. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione, oltre che per domanda dei soggetti legittimati ai sensi di legge, può essere disposta d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti.
3. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 5
Altre iscrizioni nel registro
1. La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata della copia autentica della deliberazione, deve essere trasmessa alla Regione nel termine di trenta giorni dalla deliberazione.
2. Le richieste di iscrizione nel registro riguardanti il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza nonché le deliberazioni di scioglimento delle associazioni, devono essere trasmesse alla Regione entro quindici giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni o, in mancanza di queste, dalla data dell'evento.
3. I liquidatori delle associazioni devono presentare le richieste di loro competenza concernenti deliberazioni o eventi soggetti ad iscrizione nel registro entro il termine di quindici giorni dalla adozione dell'atto ovvero dell'evento.
4. Ai fini delle iscrizioni di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della relativa deliberazione o dichiarazione autocertificativa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno e successive modificazioni, degli elementi da iscrivere.
Art. 6
Competenze sui provvedimenti
1. Il registro di cui all'articolo 3 è tenuto presso la direzione generale competente in materia di affari istituzionali, la quale provvede ad effettuare l'attività istruttoria sui provvedimenti per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 2 in collaborazione con le direzioni competenti per materia secondo modalità definite nell'atto previsto dall'articolo 3, comma 5.
2. Gli adempimenti istruttori e preparatori dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono espletati dalla direzione generale competente in materia.
3. Spetta al direttore generale competente in materia di affari istituzionali adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
Art. 7
Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al quale spetta, in particolare:
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione;
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale; sono altresì tenute a trasmettere alla medesima direzione generale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 8
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
1. Il direttore generale competente in materia di affari istituzionali può disporre, ove ricorrano i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.
Art. 9
Estinzione delle persone giuridiche
1. La Regione, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, accerta la sussistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Detta comunicazione è annotata nel registro di cui all'articolo 3.
2. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui all'articolo 3 è effettuata a seguito della comunicazione del presidente del tribunale della chiusura della procedura di liquidazione provvedendo, contestualmente, alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 31 del codice civile.
Art. 10
1.
Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 1 giugno 1992, n. 27 recante "Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza" è sostituito dal seguente:
"6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione. Con effetto dalla data di detto decreto la persona giuridica è iscritta d'ufficio nel registro regionale istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Sito esterno "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".".
Sito esterno
Art. 11
Abrogazione della L.R 23 novembre 1987, n. 35
1.
La legge regionale 23 novembre 1987, n. 35 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno" è abrogata.
Art. 12
Norma transitoria
1. Fino alla data di attivazione secondo tecniche informatiche del registro di cui all'articolo 3, si provvede alla tenuta dello stesso nelle forme e nelle modalità in essere alla data di entrata in vigore del regolamento statale.
Art. 13
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI

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