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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 3
Istituzione del registro delle persone giuridiche
1. È istituito il registro delle persone giuridiche private in attuazione dell'articolo 7 del regolamento statale per i fini previsti dal medesimo.
2. Il registro assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 del regolamento statale.
3. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" , dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni nel registro nonché di ottenere estratti dei suddetti documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione secondo tecniche informatiche del registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute nonché il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e della legge n. 675 del 1996 Sito esterno.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo prevedendo in particolare il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati.
6. La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno.

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