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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 4
Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
1. La domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla documentazione indicata dall'articolo 2, comma 2 del regolamento statale, come specificato dalle disposizioni della Giunta regionale previste all'articolo 3, comma 5.
2. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione, oltre che per domanda dei soggetti legittimati ai sensi di legge, può essere disposta d'ufficio in caso di ingiustificata inerzia di tali soggetti.
3. L'iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell'idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie.

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