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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 5
Altre iscrizioni nel registro
1. La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata della copia autentica della deliberazione, deve essere trasmessa alla Regione nel termine di trenta giorni dalla deliberazione.
2. Le richieste di iscrizione nel registro riguardanti il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza nonché le deliberazioni di scioglimento delle associazioni, devono essere trasmesse alla Regione entro quindici giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni o, in mancanza di queste, dalla data dell'evento.
3. I liquidatori delle associazioni devono presentare le richieste di loro competenza concernenti deliberazioni o eventi soggetti ad iscrizione nel registro entro il termine di quindici giorni dalla adozione dell'atto ovvero dell'evento.
4. Ai fini delle iscrizioni di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della relativa deliberazione o dichiarazione autocertificativa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno e successive modificazioni, degli elementi da iscrivere.

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