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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 6
Competenze sui provvedimenti
1. Il registro di cui all'articolo 3 è tenuto presso la direzione generale competente in materia di affari istituzionali, la quale provvede ad effettuare l'attività istruttoria sui provvedimenti per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 2 in collaborazione con le direzioni competenti per materia secondo modalità definite nell'atto previsto dall'articolo 3, comma 5.
2. Gli adempimenti istruttori e preparatori dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono espletati dalla direzione generale competente in materia.
3. Spetta al direttore generale competente in materia di affari istituzionali adottare i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".

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