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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 7
Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dal direttore generale competente in materia di affari istituzionali, al quale spetta, in particolare:
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione;
d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.
2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale; sono altresì tenute a trasmettere alla medesima direzione generale ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. I controlli inerenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

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