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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

Art. 9
Estinzione delle persone giuridiche
1. La Regione, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, accerta la sussistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Detta comunicazione è annotata nel registro di cui all'articolo 3.
2. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui all'articolo 3 è effettuata a seguito della comunicazione del presidente del tribunale della chiusura della procedura di liquidazione provvedendo, contestualmente, alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 31 del codice civile.

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