LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 . ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001
INDICE
Art. 1 - Competenze della Regione
Art. 2 - Funzioni regionali
Art. 3 - Istituzione del registro delle persone giuridiche
Art. 4 - Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
Art. 5 - Altre iscrizioni nel registro
Art. 6 - Competenze sui provvedimenti
Art. 7 - Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
Art. 8 - Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
Art. 9 - Estinzione delle persone giuridiche
Art. 10 - Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
Art. 11 - Abrogazione della L.R 23 novembre 1987, n. 35
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza