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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 163 del 15 novembre 2001

INDICE

Art. 1 - Competenze della Regione
Art. 2 - Funzioni regionali
Art. 3 - Istituzione del registro delle persone giuridiche
Art. 4 - Iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
Art. 5 - Altre iscrizioni nel registro
Art. 6 - Competenze sui provvedimenti
Art. 7 - Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
Art. 8 - Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni
Art. 9 - Estinzione delle persone giuridiche
Art. 10 - Modifiche alla L.R. 1 giugno 1992, n. 27
Art. 11 - Abrogazione della L.R 23 novembre 1987, n. 35
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza

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