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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle norme recate dallo Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 Sito esterno.
2. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 Sito esterno, sarà denominato "legge statale".
Art. 2
Collegamento organico con la programmazione regionale
1. La presente legge pone fra le proprie finalità quella preminente della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.
2. In attuazione delle disposizioni in materia definite dallo Statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del bilancio pluriennale, la Regione approva gli atti e i provvedimenti di programmazione attraverso i quali sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.
3. Nell'ambito degli obiettivi generali disposti dagli atti e dai provvedimenti di programmazione regionale, ed in attuazione degli stessi, la Regione adotta piani e programmi, nonché progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.
4. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati e modificati sulla base dei principi indicati dallo Statuto regionale e nei modi stabiliti dalla legge regionale.
Art. 3
Cooperazione fra Stato e Regioni
1. Ai sensi dell'articolo 32 della "legge statale", la Regione Emilia-Romagna e gli organi statali competenti si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano l'utilizzazione in comune dei propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità, nonché ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.

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