LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle norme recate dallo Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 .
2. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 , sarà denominato "legge statale".
Art. 2
Collegamento organico con la programmazione regionale
1. La presente legge pone fra le proprie finalità quella preminente della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.
2. In attuazione delle disposizioni in materia definite dallo Statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del bilancio pluriennale, la Regione approva gli atti e i provvedimenti di programmazione attraverso i quali sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.
3. Nell'ambito degli obiettivi generali disposti dagli atti e dai provvedimenti di programmazione regionale, ed in attuazione degli stessi, la Regione adotta piani e programmi, nonché progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione amministrativa.
4. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati e modificati sulla base dei principi indicati dallo Statuto regionale e nei modi stabiliti dalla legge regionale.
Art. 3
Cooperazione fra Stato e Regioni
1. Ai sensi dell'articolo 32 della "legge statale", la Regione Emilia-Romagna e gli organi statali competenti si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano l'utilizzazione in comune dei propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità, nonché ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.