LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Titolo V
RENDICONTO
Art. 65
Rendiconto generale della Regione
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.
3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
4. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.
Art. 66
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, secondo la classificazione di cui all'articolo 19 per le entrate e all'articolo 20 per le spese, in modo da consentire la valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza individuati.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel coro dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati
all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto
residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza; f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 67
Conto del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
4. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.
5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, il conto stesso può essere, in allegato, riclassificato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3 della legge statale.