LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72
Entrata in vigore
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
Art. 73
Norme transitorie
1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e il bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004 sono redatti e approvati secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001 è redatto e approvato secondo le disposizioni della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonché i rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, per i quali sia prevista, dalla vigente legislazione, l'approvazione in conformità a quanto disposto dalla legge regionale di contabilità, si adeguano a quanto disposto dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 2003.
Art. 74
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la L.R. 6 luglio 1977, n. 31, con le modifiche ed integrazioni recate dalle Leggi regionali 12 dicembre 1985, n. 29 e 5 settembre 1994, n. 40;
b) la L.R. 27 marzo 1972, n. 4.
2. I rinvii operati da leggi regionali o provvedimenti amministrativi alle norme abrogate ai sensi del comma 1, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge, ove compatibili.