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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorchè abrogate.
2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/98 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purchè non siano già state espletate le relative prove.
3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'articolo 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

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