LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001
Art. 61
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50
1.
L'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50, recante: " Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20 " è così sostituito:
" Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente. " .