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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 63
Anticipazione sull'indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento sull'indennità prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per avere titolo all'anticipazione di cui al comma 1.
3. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982.

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