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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.
Capo II
Strutture speciali
Art. 4
Gabinetto del Presidente del Consiglio
1. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalle altre norme regionali.
2. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Art. 5
Gabinetto del Presidente della Giunta
1. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.
3. La direzione del Gabinetto del Presidente è affidata al Capo di Gabinetto.
Struttura di controllo strategico
abrogato
Art. 7

(modificato alinea e lettera b) del comma 1 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20)

Segreterie particolari
1. Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
a) del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
b) del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
Art. 8
Segreterie dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 9

(già modificato comma 3 e sostituito comma 11 da art. 1 L.R. 6 giugno 2006 n. 7; in seguito aggiunto comma 4 bis e modificato comma 5 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20) in seguito sostituito comma 5 da art. 29 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

(2)
Personale delle strutture speciali
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture speciali della Giunta;
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei gruppi consiliari.
L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni.
4 bis Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.
5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.
11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.
Capo III
Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10
Dotazioni organiche
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:
a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
b) la dotazione organica complessiva;
c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.
2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.
Art. 11
Revisione della dotazione organica
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
Capo IV
Prestazioni professionali
Art.12
Prestazioni professionali
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.
5. Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, il presente articolo è sostituito dal seguente: "Art. 9 Personale delle strutture speciali

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e dell'Assemblea legislativa è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture speciali i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di rispettiva competenza, definiscono: a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie; b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative, le modalità operative di acquisizione e di assegnazione del personale di cui ai commi 3 e 4, nonché di cessazione dal servizio presso le medesime strutture.

3. Il personale da assegnare ai Gabinetti dei Presidenti e alle Segreterie è, in via prioritaria, scelto tra collaboratori appartenenti agli organici regionali o comandati da altra pubblica amministrazione. Alle assegnazioni presso tali strutture la Regione provvede sulla base delle richieste nominative formulate dai titolari degli organi interessati. L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.

4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa di cui agli articoli 4 e 7, lettera a), la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, provvedono direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 32/1997.

6. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti da: a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione; b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali; c) acquisizione di personale ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4, e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.

8. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4 corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

9. Nel caso di collaboratore regionale non dirigente, assegnato alla struttura speciale, cui sia attribuito un incarico di responsabilità di posizione di livello dirigenziale, si provvede con il conferimento di incarico a tempo determinato a norma dello Statuto e si applica il comma 9 dell'articolo 19.

10. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali, ai sensi dei commi 3 e 4, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determinano, negli atti di cui al comma 2, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato.

11. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato, ai sensi dei commi 3 e 4, alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

12. I titolari degli organi che formulano le richieste nominative precisano anche la durata delle assegnazioni e dei rapporti di lavoro di cui ai commi 3 e 4. Tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all'assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi. Le assegnazioni e i rapporti di lavoro possono essere risolti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su motivata richiesta dei titolari degli organi interessati."

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata quest'ultima legge, dopo le parole: "l.r. n. 32/1997" sono aggiunte le seguenti:", oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture speciali regionali, chiedono alla Regione di provvedere al rinnovo di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi del comma 4.".

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