LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo IV
RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE
Art. 30
Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 31
Partecipazione dei lavoratori
1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.
2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.
3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.
Art. 32
(sostituito da art. 36 L.R. 21 dicembre 2012 n. 19)
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, ente o azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio Comitato.
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)