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Documento storico: Testo Coordinato

Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 37
Esercizio di funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito all'articolo 47.
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con apposita direttiva individuano congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri.
5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, individuano, ciascuno per il rispettivo organico, le funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari direttivi di elevata responsabilità. Non può essere delegata l'adozione di atti:
a) che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della Regione;
b) che comportano impegni di spesa e accertamento di entrate;
c) relativi alla valutazione del personale;
d) relativi a procedimenti disciplinari.
6. È vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore generale.
Art. 38
Struttura della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali.
Art. 39
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai direttori generali.
Art. 40
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dai competenti organi regionali;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e la loro competenza;
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta.
Art. 41
Atti della dirigenza
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della Giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità.
Art. 42
Divieto di avocazione ed esercizio di controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi istituzionali.
2. In caso di inerzia o ritardo la Giunta può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta può procedere alla attribuzione senza contestazione.
3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercita i poteri attribuiti alla Giunta regionale dal comma 2, compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli atti.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

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