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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 64

(aggiunto comma 5 bis da art. 2 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7)

Disposizioni finali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, la Giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La Regione può promuovere intese con gli Enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.
3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV n. 960/96 e TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/99, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.
4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche.
5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5 bis, comma 3 del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n.401 Sito esterno. A tal fine la Giunta regionale definisce le relative modalità di selezione e la composizione delle Commissioni esaminatrici.
5 bis I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'articolo 2, comma 2 della medesima legge, purché fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

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