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Documento storico: Testo Coordinato

Capo I
Struttura organizzativa
Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:
a) direzioni generali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

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