Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per "intesa" tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;
b) per "istituti e agenzie regionali": l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
c) per "enti regionali": l’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall’articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);
d) per "Sistema delle amministrazioni regionali": la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c).(2)
Art. 2
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal
decreto legislativo n. 165 del 2001 , è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.
Tutela della salute dei lavoratori
1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il Presidente della Giunta regionale individua il datore di lavoro, ai fini del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i dirigenti regionali con adeguati poteri decisionali e di spesa.
3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa:
a) delinea l'assetto organizzativo e gestionale per l'efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;
b) approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.
4. Gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).