Capo III
Il regime della responsabilità dei dipendenti
Art. 23
Responsabilità dei dipendenti regionali
1. Ai dipendenti regionali si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 24
Responsabilità disciplinare
1. Ai dipendenti regionali si applicano l'articolo 2106 del codice civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300 
e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'articolo 25, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 25
Codice di comportamento
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione.
3. Il codice è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.
4. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.
Procedimento disciplinare
1. Le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza.
2. Le sanzioni disciplinari del licenziamento, con preavviso e senza preavviso, sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari.
Art. 27
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il collegio arbitrale di disciplina, di cui all'articolo 55, commi 8 e 9
del decreto legislativo n. 165 del 2001 
e ne regola le attività.